Art. 1Denominazione e sede
È costituita un'Associazione denominata "Società Italiana per lo Studio dello Stroke" S.I.S.S., fondata in Perugia il 2 Novembre 2000 presso lo studio del Notaio Enzo Paolucci e registrata in Perugia il 20 Novembre 2000.
L'Associazione riunisce tutti coloro che si dedicano allo studio e alla cura delle malattie cerebrovascolari negli aspetti di ricerca, didattica ed assistenza.
Essa opera nel rispetto ed in conformità con quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004 n. 153 (requisiti per l'appartenenza alle società medico scientifiche) e successive modifiche.
L'Associazione ha sede legale in Napoli, presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, Dipartimento Emergenza e Accettazione, Divisione Neurologia, Stroke Unit, via Antonio Cardarelli n. 9.
La società scientifica ha rilevanza di carattere nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale avrà facoltà di istituire delegazioni o sezioni periferiche nazionali ed estere.
Soci fondatori (11)
- Prof. Virgilio Gallai
- Prof. Andrea Tessitore
- Dr. Sebastiano D'Anna
- Prof. Giovanni Regesta
- Prof. Gian Luigi Lenzi
- Prof. Vittorio Di Piero
- Prof. Marcello Lastilla
- Prof. Giovanni Mazzotta
- Dr.ssa Lucilla Parnetti
- Dr. Michele Feleppa
- Dr.ssa Maria Giuliana Cislaghi
Dati anagrafici completi (date e luoghi di nascita, residenze, codici fiscali) riportati nell'atto notarile originale.
Art. 2Scopi e finalità
L'Associazione è autonoma ed indipendente e non ha connotazione politica né scopi di lucro.
L'Associazione non può partecipare ad attività imprenditoriali né esercitarle ad eccezione di quelle necessarie per le attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Essa persegue esclusivamente fini scientifici e di solidarietà sociale e non svolge attività di tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacali.
Essa si propone di valorizzare la figura dei propri iscritti, prefiggendosi i seguenti obiettivi:
- Promuovere l'aggiornamento professionale, culturale, tecnologico e strumentale dei propri iscritti nel campo delle malattie cerebrovascolari.
- Sostenere l'attività di aggiornamento professionale e lo scambio di conoscenze attinenti le malattie cerebrovascolari.
- Sostenere in modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale.
- Collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni Pubbliche e Private in tutte le attività di formazione, ricerca, aggiornamento e razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario.
- Partecipare all'elaborazione ed all'aggiornamento delle linee guida integrate nel sistema sanitario nazionale nello specifico settore dello stroke e delle malattie cerebrovascolari.
- Promuovere ricerche scientifiche e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
- Incentivare la collaborazione paritetica con altre Associazioni Scientifiche, nazionali e/o internazionali, anche confederandosi con esse per un migliore interscambio culturale.
- Promuovere iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative mediante corsi di aggiornamento, di perfezionamento, ricerche e studi multicentrici, nel settore dello Stroke.
- Stimolare le Autorità Politiche, Amministrative, Finanziarie nonché i referenti sanitari nazionali, regionali e locali per ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazione in progetti ed iniziative scientifiche riguardanti le malattie cerebrovascolari.
- Partecipare a progetti con finalità educativa della popolazione, organizzando in forma diretta e/o in collaborazione con Associazioni, Enti, Scuole, Università e Volontariato, incontri e dibattiti aperti, al fine di migliorare l'informazione e la cultura medica e sanitaria.
- Favorire e diffondere mediante borse di studio, concorsi e premi il progresso delle conoscenze, sul piano scientifico e pratico, delle materie attinenti delle malattie cerebrovascolari.
- Pubblicare un periodico culturale e di vita associativa, testi e/o riviste scientifiche sia cartacee che telematiche.
- Favorire ogni iniziativa utile o necessaria per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ivi comprese le operazioni mobiliari, immobiliari ed editoriali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ferma la possibilità di svolgere attività strettamente connesse o accessorie, comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione medesima.
Art. 3Requisiti soci
Possono iscriversi e far parte della SISS i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso di diploma di specializzazione in Neurologia o in disciplina attinente alle malattie cerebrovascolari, che operino nel settore ed iscritti all'Albo Professionale.
Ogni Socio deve comunicare per iscritto il domicilio ove intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, dichiarando di accettare espressamente le comunicazioni con tali mezzi. È obbligo del socio comunicare eventuali variazioni di tali dati.
Le comunicazioni sociali sono valide se inviate presso il domicilio eletto ovvero al numero di fax e indirizzo di posta elettronica comunicato.
Art. 4Soci
I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari, Soci Benemeriti e Sostenitori.
- Soci Fondatori sono coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo della società.
- Soci Ordinari possono essere solo i medici, persone fisiche, che abbiano requisiti di retta condotta morale e professionale e siano in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o all'estero, purché riconosciuta equivalente, e che abbiano ottenuto l'iscrizione, approvando incondizionatamente il presente Statuto. Sono tutti elettori ed eleggibili. Per la loro ammissione dovranno dichiarare l'esistenza o l'assenza di eventuali conflitti di interesse con lo scopo e l'attività svolta dalla Associazione.
- Soci Aggregati sono i ricercatori italiani e stranieri particolarmente qualificati nello studio dello stroke.
- Soci Onorari sono Medici proclamati Soci dal Consiglio Direttivo Nazionale per avere acquisito meriti eccezionali nel campo delle malattie cerebrovascolari.
- Soci Benemeriti e Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili a cariche sociali esclusivamente i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori.
Art. 5Ammissione soci
L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda scritta contenente i principali dati biografici ed i titoli che ne motivino la richiesta redatta su apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, presentata al Presidente (o suo delegato) e/o ad una sede associativa periferica ed inviata tramite essa al Presidente dell'Associazione.
Con la sottoscrizione della domanda, l'aspirante socio autorizza l'Associazione a trattare i suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy).
La domanda deve essere accompagnata dalla firma consensuale di due membri del Consiglio Direttivo Nazionale. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo il disposto dell'art. 24 c.c.
L'accettazione del Socio deve risultare da apposito verbale del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera altresì l'eventuale nomina di Soci Onorari.
La qualità di Socio è personale e non è trasmissibile.
Art. 6Diritti e doveri dei soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.
I Soci Ordinari sono obbligati a versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'accettazione della domanda, e successivamente entro il mese di aprile di ogni anno solare o in occasione dell'Assemblea Generale.
Ciascun Socio Ordinario, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.
Il Socio Ordinario ha diritto al voto nell'Assemblea Generale per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione delle cariche statutarie, con diritto di essere eletto negli organi direttivi dell'Associazione, solo a partire dal dodicesimo mese dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il contributo associativo non è trasmissibile né rimborsabile. In caso di morte del socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7Decadenza dalla qualifica di socio
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
- Morte del socio e/o scioglimento dell'Associazione.
- Recesso del socio da comunicarsi per iscritto al Presidente che avrà effetto dalla presa d'atto del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Decadenza a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per morosità di almeno cinque anni del socio che non si sia messo in regola entro tre mesi dal ricevimento del sollecito scritto da parte dell'Associazione.
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per aver assunto iniziative in contrasto con gli intenti e con gli scopi statutari ovvero per aver arrecato all'associazione gravi danni materiali o di immagine.
- Su proposta del Collegio dei Probiviri.
In ogni caso il Socio escluso o decaduto avrà facoltà di ricorrere al giudizio dei Probiviri. Il socio escluso può sempre ricorrere contro il provvedimento ai sensi del ex Art. 24 del Codice Civile.
Art. 8Organismi
La SISS è formata dai seguenti organismi associativi:
- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri
Espressioni scientifico-culturali della SISS sono:
- Comitato Scientifico
- Gli organi di stampa dell'Associazione sia cartacei che telematici e/o informatici
- Il Centro Studi e Ricerche
Art. 9Organo ufficiale e Comitato Scientifico
La SISS pubblica e diffonde una rivista periodica di contenuto scientifico-culturale il cui nome è "Il giornale dello Stroke". Il Direttore Responsabile della rivista viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere revocato dallo stesso Consiglio.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che fornisce le proprie consulenze al Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere revocati dallo stesso.
Il Comitato Scientifico è composto al massimo da 9 (nove) membri selezionati secondo criteri prefissati dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base della loro esperienza scientifica.
Collettivamente i membri del Comitato Scientifico devono essere dotati delle necessarie competenze scientifiche, conoscenze professionali ed esperienze nel settore sanitario e della ricerca clinica.
Il Comitato orienta e dà il proprio parere sulle priorità scientifiche dell'Associazione, sulle realizzazioni scientifiche e sulle attività di aggiornamento e ricerca. Valuta gli studi ed i programmi promossi dalla SISS.
Compito del Comitato Scientifico è la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
L'Associazione si obbliga a pubblicare ed aggiornare costantemente sul sito web l'attività scientifica svolta dal Comitato scientifico e dall'Associazione stessa.
Art. 10Assemblea Generale
L'Assemblea Generale, della quale fanno parte i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori, è la massima espressione associativa.
Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, nonché i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti da almeno dodici mesi, siano in regola con il pagamento di tutte le quote associative ed abbiano regolarizzato la loro iscrizione per l'anno in corso.
Funzioni
- Elegge a scrutinio segreto i Consiglieri Nazionali, il Presidente, il Vice Presidente chiamato Presidente Eletto, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei Conti ed i Probiviri.
- Approva al più presto e non oltre il 31 ottobre di ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- Delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
- Approva lo Statuto dell'Associazione.
- Delibera sulle modifiche dello Statuto che siano richieste dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un terzo dei Soci Ordinari.
Art. 11Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale in carica, almeno una volta l'anno, per lo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale:
- su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
- su richiesta di un numero di Soci Ordinari non inferiore al 40% mediante richiesta scritta, motivata e firmata.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato almeno quindici giorni prima con lettera ordinaria o attraverso fax, email o attraverso la pubblicazione sulla rivista e/o sito ufficiale dell'Associazione, e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.
Hanno diritto al voto solamente i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali ed i Soci Fondatori.
Art. 12Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati più uno, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 13Svolgimento dei lavori assembleari
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale in carica, ovvero in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza l'Assemblea nominerà tra i presenti il Socio più anziano (anzianità di iscrizione alla SISS) che svolgerà il ruolo di Presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri dirigere la discussione.
Assemblea Elettiva
All'atto dell'insediamento di tale organo, il Presidente nomina tre membri della Commissione Elettorale che svolgeranno anche il compito di Presidente e di scrutatori del seggio elettorale (il più anziano per iscrizione avrà il ruolo di Presidente). Tale Commissione avrà anche le funzioni di verifica del diritto di voto e delle deleghe (massimo una per ciascun elettore).
I voti saranno espressi a scrutinio segreto su due schede diverse:
- Con una scheda saranno eletti il Presidente, il Vice Presidente detto Presidente Eletto, il Segretario, il Tesoriere e 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Con l'altra scheda saranno eletti i tre Revisori dei Conti ed i tre Probiviri.
Tutti i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori sono eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
I Soci eleggibili che aspirino a ricoprire una delle cariche sociali devono presentare la loro candidatura, sottoscritta da almeno cinque Soci Ordinari, al Consiglio Direttivo Nazionale in carica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva.
I membri uscenti e rieleggibili degli organi statutari, nonché i Soci Fondatori, sono esentati dalla presentazione della firma di cinque Soci Ordinari in calce alla candidatura.
Qualora si verificasse una condizione di parità di voti, prevarrà il Socio più anziano in ordine di iscrizione o, in caso di pari anzianità di iscrizione, in ordine di età. Ciò vale per tutte le cariche.
Art. 14Deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.
Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto di esprimere un voto e può rappresentare un massimo di un associato.
Le votazioni per il Consiglio Direttivo Nazionale, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri hanno luogo a scrutinio segreto, così come tutte le votazioni che abbiano ad oggetto valutazioni sulle persone. Le votazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno avvengono a voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
Art. 15Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione. Esso esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo Nazionale discute e decide in merito a qualsiasi questione riguardante l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da sette membri eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto tra i soci eleggibili, e dal Past-President (ovvero il Presidente dell'ultimo mandato).
Il membro del Consiglio Direttivo Nazionale che sia assente per più di due sedute dalle riunioni senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio.
Nel Consiglio Direttivo Nazionale il voto non è delegabile. Le delibere vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di morte o dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o di un membro di Organi Statutari Elettivi, tale evenienza verrà ratificata nel primo consiglio utile, e nella stessa seduta (o nella successiva) avverrà la nomina del primo dei non eletti (o dei supplenti) a tale carica.
Art. 16Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:
- Approva le domande di iscrizione dei Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori;
- Nomina i Soci Onorari;
- Nomina il Comitato Scientifico;
- Stabilisce i programmi di attività dell'Associazione secondo gli scopi indicati dallo statuto;
- Provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- Approva su proposta del Presidente data, luogo, orario e ordine del giorno delle assemblee;
- Approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere;
- Stabilisce la quota associativa annua;
- Redige, sentito il parere dei Revisori dei Conti, il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea (il bilancio e le relazioni accompagnatorie sono obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale);
- Delibera il rimborso spese degli Associati per le attività svolte per conto dell'Associazione (eventuali incarichi retribuiti sono obbligatoriamente pubblicati sul sito ufficiale);
- Esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dalla Legge;
- Accetta donazioni, elargizioni, contributi da Enti Pubblici e da Privati;
- Provvede all'assegnazione di eventuali premi e/o borse di studio;
- Delibera sulla sospensione di un iscritto dalla sua carica e la decadenza dalla qualifica di Socio o di Membro del Consiglio;
- Traccia le linee del programma di attività dell'Associazione;
- Sceglie la sede ed il responsabile del Congresso Nazionale.
Qualora fosse necessario, possono eccezionalmente partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, su invito personale del Presidente e/o su invito del Consiglio Direttivo Nazionale, altri Soci ovvero esperti, per singole questioni che li riguardano o di cui sono esperti. In tal caso i Soci invitati non avranno diritto al voto.
Almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo Nazionale incontra tutti i Delegati Regionali a gruppi o in seduta comune.
Art. 17Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali devono indicare l'argomento della riunione.
L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, tramite lettera, fax oppure email, dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.
Art. 18Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e non è rieleggibile immediatamente nello stesso incarico. Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di morte o dimissioni del Presidente, ovvero per altro Suo prolungato impedimento nello svolgimento della carica, sarà sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che ai Soci, ed ha il compito di tutelare le norme statutarie. Dirige l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo Nazionale.
Partecipa personalmente o tramite un suo Delegato ad ogni manifestazione Associativa Nazionale o Regionale.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in termine di elezione o in caso di parità dal più anziano di età. In ogni convocazione il Presidente può richiedere la consulenza di tecnici esterni all'Associazione.
Sono esclusi dagli incarichi amministrativi dell'Associazione e non eleggibili agli incarichi di legale rappresentante, amministratori e promotore i soci che abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.
Art. 19Vice Presidente
Il Vice Presidente, chiamato Presidente Eletto, viene eletto dall'assemblea, dura in carica due anni e succederà al Presidente in carica. Coadiuva il Presidente e lo può sostituire in caso di impedimento o di sua richiesta.
Art. 20Segretario
Il Segretario Nazionale viene nominato dall'Assemblea e dura in carica due anni. È rinominabile immediatamente una sola volta nello stesso incarico.
Il Segretario Nazionale coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione; supervisiona, controlla e gestisce le attività congressuali e formative anche attraverso le delegazioni regionali.
Cura, anche attraverso suo delegato, la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Controlla, garantisce e supervisiona la regolarità del diritto di voto in sede di Assemblea Elettiva in accordo con i componenti della Commissione Elettorale.
Art. 21Tesoriere
Il Tesoriere Nazionale tiene la contabilità e l'inventario dei beni e predispone il bilancio di previsione e consuntivo dell'Associazione da sottoporre al Consiglio. È coadiuvato da esperti del settore.
Ha il compito di svolgere la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione; effettuare le operazioni di cassa, riscuotere le quote sociali, effettuare i pagamenti e tenere un registro analitico dei beni mobili, immobili e strumentali dell'Associazione.
Sia il Tesoriere che il Presidente hanno la firma sui conti correnti.
Art. 22Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto i quali nomineranno nella prima seduta fra loro il Presidente.
I Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta il compito di controllare la gestione della contabilità dell'Associazione e di redigere una relazione per l'Assemblea Generale sui rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale anche avvalendosi di consulenti esterni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere con motivazione scritta la Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Il collegio può essere coadiuvato da esperti del settore. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta l'anno.
Art. 23Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemblea generale dei soci a scrutinio segreto i quali nomineranno tra loro nella prima seduta il Presidente del Collegio. I Probiviri restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell'Associazione compiuti dagli iscritti; giudica inoltre sugli eventuali conflitti di interesse degli associati.
Il ricorso ai probiviri può essere inoltrato dagli Organi Nazionali e Periferici dell'Associazione e dal singolo Socio verso cui il Consiglio Direttivo Nazionale ha proposto provvedimenti sospensivi da incarichi o altri provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- Proscioglimento
- Avvertimento
- Censura
- Sospensione temporanea
- Esclusione
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo e inappellabile. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio stesso.
Art. 24Struttura territoriale
Sezioni Regionali
L'Associazione si articola in Delegazioni Regionali, che operano in armonia con gli scopi statutari della Associazione e nel rispetto dei programmi del Consiglio Direttivo Nazionale. Ciascuna Sezione Regionale ha la funzione di coordinare le attività associative nel territorio di propria competenza.
Tutte le iniziative regionali devono essere comunicate con ragionevole anticipo al Segretario Nazionale.
Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano le norme statutarie che regolano l'Associazione. La Sezione Regionale è composta dai Soci Ordinari residenti o operanti nella Regione cui essi fanno capo. Non sono ammesse appartenenza a più di una Sezione.
Organizzazione
La Sezione Regionale è retta e coordinata dal Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che resterà in carica per due anni e che potrà essere riconfermato, consecutivamente, una sola volta.
Il Delegato Regionale risponde annualmente agli organi centrali dell'Associazione sulla correttezza della gestione delle attività e della loro conformità ai programmi e ai fini della Associazione.
Il Consiglio Regionale è formato dal Delegato Regionale, dal Vice Delegato Regionale e dal Segretario Regionale che svolge anche funzione di Tesoriere Regionale. Il Vice Delegato Regionale ed il Segretario Regionale sono scelti dal Delegato Regionale fra i soci ordinari iscritti in regola con il versamento delle quote associative.
Per lo svolgimento delle loro attività le Sezioni Regionali hanno a disposizione fondi ad esse destinati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, tenuto conto delle quote annuali di iscrizione di appartenenti alla Regione e da fondi derivati da contributi, elargizione e offerte da chiunque provenienti e finalizzati al funzionamento delle Sezioni stesse.
Il Consiglio Regionale è convocato almeno ogni 6 (sei) mesi.
L'Assemblea Regionale è convocata dal Delegato Regionale, in forma Ordinaria almeno una volta l'anno, mentre in forma Straordinaria può anche essere convocata su richiesta di un numero di iscritti della Regione interessata pari a 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite convocazione scritta o per fax o per email con un preavviso di almeno otto giorni con la comunicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione e seconda convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari. Non sono ammesse deleghe.
Nell'Assemblea Ordinaria vengono presentati i programmi delle iniziative che le Sezioni Regionali intendono programmare per l'anno successivo e il loro impegno economico e le modalità di copertura finanziaria, se ne verifica la compatibilità con i principi statutari e ne viene steso un Verbale da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.
Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Regionale, motivandone la decisione e sostituendolo ove necessario. Il Delegato sostituito può richiedere la conferma o meno della decisione dal Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.
Art. 25Patrimonio
Il patrimonio della SISS è indivisibile fra i membri dell'Associazione. Esso dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è costituito da:
- quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- contributi, fondi e donazioni ricevuti da parte di Enti ed Istituti pubblici o privati e di persone fisiche e giuridiche;
- beni mobili e immobili e beni strumentali acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione.
Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi e quelli preventivi, predisposti dal Tesoriere, devono essere discussi e approvati dall'Assemblea Generale entro il 31 ottobre.
Le somme possedute dall'Associazione devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso Istituti bancari e/o postali. Il Presidente ed il Tesoriere avranno facoltà di firma e prelevamento.
Art. 26Spese e finanziamento
Tutte le cariche e gli incarichi sociali, in quanto tali, sono a titolo gratuito. A tutti i titolari di cariche sociali e ai Soci che svolgono importanti compiti e/o mansioni per conto dell'Associazione compete il rimborso delle spese per viaggi e trasferte compiuti per tale funzione. Questi rimborsi saranno effettuati secondo le regole e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 27Durata - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere stabilito con delibera adottata dall'Assemblea Generale, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.
In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, scelto tra i soci ordinari. Il liquidatore potrà effettuare la liquidazione, se necessario con l'ausilio di tecnici qualificati.
Il Liquidatore, completata la fase di liquidazione, provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell'Associazione Nazionale Orfani dei Medici, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi passivi di liquidazione saranno ripartite in eguale misura tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ed i Soci Ordinari.
Art. 28Rinvio a norme di legge
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alla disciplina prevista dal Codice Civile.
F.to Vincenzo Andreone — Michele Nastri, notaio (sigillo)